Consiglio d’Istituto

Il Consiglio d'Istituto è l'organo collegiale di partecipazione alla vita scolastica, composto da rappresentanti di genitori, docenti, ATA e studenti. Ha funzio

Cosa fa

Il Consiglio di Istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti per le sole scuole secondarie di secondo grado, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.

Tra i compiti del Consiglio di Istituto:

  1. Approvare il Piano dell’Offerta Formativa (POF) e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
  2. Approvare il regolamento interno della scuola e le eventuali modifiche ad esso.
  3. Esprimere pareri sulla gestione amministrativa ed economica dell’istituto.
  4. Esprimere pareri sulle questioni di natura didattica e pedagogica, in particolare sulle linee guida per la didattica e per la valutazione degli alunni.
  5. Promuovere e incentivare iniziative volte a migliorare la qualità dell’offerta formativa.
  6. Esaminare e deliberare sull’organizzazione e la distribuzione dell’orario scolastico.
  7. Proporre iniziative e attività extracurriculari.
  8. Discutere e deliberare sulla sicurezza e l’igiene degli ambienti scolastici.
  9. Promuovere e incentivare la partecipazione degli alunni alla vita della scuola.
  10. Esprimere pareri sulle attività formative del personale scolastico e sulla sua valutazione.
  11. Discutere e deliberare sulle questioni di natura disciplinare, didattica e organizzativa che vengono sottoposte dal Dirigente scolastico.
  12. Valutare e approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell’istituto.

Organizzazione e contatti

Dipende da
Contatti

Sede

  • indirizzo

    Via Zà Pagana 2, Maratea (Pz)

  • CAP

    85046

  • Orari

    Dalle 8.14 alle 13.15

Ulteriori informazioni

Il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 3 dei genitori degli alunni, 3 degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Elezioni

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico. Le modalità di elezione sono state fissate per questo anno scolastico 2001/02 dalla C.M. n. 141 del 24 settembre 2001; in essa, "in attesa della revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, che armonizzi detto organismi con la piena attuazione dell'autonomia già attribuita alle istituzioni scolastiche", si rinvia alle istruzioni già diramate con la C.M. 192 del 3 agosto 2000. Per questo le elezioni per il consiglio di classe, di interclasse e di intersezione avranno luogo anche per quest'anno entro il 31 ottobre.
Entro quella data, infatti, il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe- o per ciascuna sezione nella scuola materna- l'assemblea dei genitori e, nelle scuole superiori e artistiche, separatamente quella degli studenti. La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.

Per il Consiglio di circolo/istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali.
Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nella C.M. 192/00, nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.

Il Consiglio di circolo/istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.