Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è un organo collegiale, composto da tutti i docenti, che ha il compito di prendere decisioni riguardanti l'attività didattica.

Cosa fa

Il collegio docenti è formato dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare,al collegio docenti sono affidati i seguenti compiti:

  1. Approvare il Piano dell’Offerta Formativa (POF) e le linee generali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
  2. Decidere le modalità di svolgimento degli scrutini, delle verifiche e degli esami finali.
  3. Approvare il regolamento interno della scuola e le eventuali modifiche ad esso.
  4. Discutere e decidere sulle linee guida per la didattica e per la valutazione degli alunni.
  5. Proporre e deliberare l’organizzazione e la distribuzione dell’orario scolastico.
  6. Esaminare e deliberare sulle richieste di mobilità e di trasferimento degli insegnanti.
  7. Discutere e deliberare sull’adozione di testi scolastici, di strumenti didattici e di eventuali attrezzature.
  8. Discutere e deliberare sulla pianificazione delle attività e delle iniziative extracurriculari.
  9. Esaminare e deliberare sulle richieste di esonero dalle attività didattiche.
  10. Discutere e deliberare sulle questioni di natura disciplinare, didattica e organizzativa che vengono sottoposte dal Dirigente scolastico.

Organizzazione e contatti

Dipende da
Contatti

Sede

  • indirizzo

    Via Zà Pagana 2, Maratea (Pz)

  • CAP

    85046

  • Orari

    Dalle 8.14 alle 13.15

Ulteriori informazioni

Il collegio docenti si riunisce ogni volta che il dirigente scolastico lo ritenga necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal capo d’istituto ad uno dei collaboratori. Riguardo le deliberazioni le disposizioni da prendere a riferimento sono rinvenibili nell’art.37 del T.U. che prevede al comma 2 un quorum costitutivo (o strutturale) : per la valida costituzione in adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e comma 3 un quorum deliberativo (o funzionale): affinché il collegio, validamente costituitosi in adunanza, possa poi positivamente adottare una deliberazione, è necessario che quest’ultima ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

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